Art. 8.

      1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «è iscritto nel registro delle notizie di reato» sono sostituite dalle seguenti: «è pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria»;

          b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Salvi i casi in cui sia stata applicata una misura cautelare coercitiva

 

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il termine è sospeso durante il periodo feriale».