1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «è iscritto nel registro delle notizie di reato» sono sostituite dalle seguenti: «è pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvi i casi in cui sia stata applicata una misura cautelare coercitiva